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Comunione ereditaria: come funziona e come si divide

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 12 Marzo 2018
Tags: ereditàimmobili

Cos’è è come funziona la comunione ereditaria; cosa succede quando l’eredità è devoluta a più soggetti e come avviene la suddivisione dei beni ereditari caduti in comunione.

Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità. Dunque, se nel patrimonio ereditario subentrano più eredi (ad esempio i figli ed il coniuge), ciascuno dei coeredi diventa contitolare dei beni appartenenti all’asse ereditario, dando origine a una comunione ereditaria. Si pensi, ad esempio, ad un appartamento o ad una somma su un conto corrente lasciati a due figli e al coniuge: ognuno riceverà, in comunione, una percentuale dell’asse ereditario. Ma come si scioglie la comunione ereditaria? Prima di vedere come si divide la comunione ereditaria, cerchiamo di comprendere cos’è e come funziona la comunione ereditaria.

Comunione ereditaria: cos’è
Quando l’eredità è devoluta a più soggetti, sui beni ereditari si forma la cosiddetta comunione ereditaria. La comunione ereditaria deriva dalla circostanza che più soggetti succedono contemporaneamente in un’unica eredità. Questa tipologia di comunione viene detta anche “incidentale”, poiché si forma indipendentemente dalla volontà dei partecipanti, vale a dire degli eredi.  Al fine di poter ravvisare una situazione di comunione ereditaria è necessario che il defunto abbia istituito più eredi per quote ideali e non per beni singolarmente individuati. Si pensi, ad esempio, ad una casa lasciata a due figli e al coniuge, oppure ad una somma depositata in banca assegnata agli eredi pro quota.

Come si scioglie la comunione ereditaria?

La comunione ereditaria si scioglie attraverso il procedimento di divisione.
Questo procedimento consente al coerede di diventare unico ed esclusivo proprietario dei beni che gli sono assegnati ed il cui valore è proporzionale alla propria quota ereditaria.

Divisione ereditaria: in cosa consiste

Con la divisione ereditaria, ciascuno dei soggetti che partecipavano alla comunione ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni che erano comuni.

Divisione ereditaria: presupposti

Per procedere alla divisione dell’eredità devono ricorrere i seguenti presupposti:
esistenza di un’unica massa ereditaria;
istituzione di più eredi;
istituzione di eredi per quote ideali e non per beni singolarmente individuati.
Non rileva, invece, il titolo ereditario: la comunione ereditaria è unica anche se esistono eredi legittimi, testamentari e legittimari.

Come si divide l’eredità?

La divisione ereditaria può essere raggiunta mediante un accordo privato tra i coeredi oppure, se non c’è accordo, ricorrendo al giudice. La divisione, inoltre, può anche essere effettuata sulla base delle indicazioni che eventualmente il defunto ha lasciato nel testamento. Analizziamo, dunque, questi tre tipi di divisione. Tuttavia, prima di esaminare, nel dettaglio, come si divide l’eredità attraverso le diverse procedure anzidette, vediamo chi può chiedere la divisione ereditaria e chi è legittimato a parteciparvi.

Divisione ereditaria: chi può chiederla

Per chiedere la divisione ereditaria è necessario aver accettato l’eredità ed essere di conseguenza diventato coerede. Il coerede, se ha piena capacità di agire, può domandare in ogni tempo lo scioglimento della comunione ereditaria. Tale diritto è imprescrittibile e può essere esercitato individualmente. Ciascun coerede può essere sia promotore sia destinatario dell’azione di divisione. Una volta instaurato il giudizio divisorio tutti i coeredi devono prendervi parte.

Divisione ereditaria: chi può parteciparvi

Oltre ai coeredi sono legittimati a partecipare alla divisione:
il successore a titolo universale di un coerede morto durante la comunione ereditaria;
l’usufruttuario di quota ereditaria;
il coerede istituito sotto condizione risolutiva;
il legittimario pretermesso dal testatore che ha esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione o che ha proposto l’azione di nullità contestualmente all’azione di riduzione;
il curatore fallimentare per le finalità proprie della procedura concorsuale.
Non possono partecipare alla divisione invece il chiamato all’eredità e il legittimario pretermesso che non ha presentato contestualmente o separatamente alla domanda di divisione l’azione di riduzione.

Divisione ereditaria: tipologie

La divisione ereditaria può essere raggiunta in diversi modi.

In generale, quando i coeredi concordano sull’effettuazione della divisione e sul suo contenuto essa si realizza attraverso un contratto (cosiddetta divisione contrattuale).
Se invece manca un accordo il procedimento è regolato dal giudice (cosiddetta divisione giudiziale).
In presenza di un testamento, può essere che lo stesso disciplini la divisione, avendola prevista il testatore (cosiddetta divisione testamentaria).

La divisione contrattuale
I coeredi possono sciogliere la comunione e procedere alla divisione dell’eredità  con un contratto, in forza del quale si attribuiscono reciprocamente una porzione di beni che compongono l’asse ereditario dal valore proporzionale alle rispettive quote (cosiddetto apporzionamento). In tal modo i diritti di comproprietà dei coeredi si trasformano in altrettanti diritti di proprietà esclusiva su una parte della cosa comune o su singoli beni della comunione. Attenzione: il contratto di divisione deve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità. Anche eventuali successori a titolo universale o particolare del coerede sono parti necessarie del contratto. Inoltre, trattandosi di un contratto di straordinaria amministrazione, nel caso in cui sia coinvolto un soggetto incapace, è necessaria l’autorizzazione del giudice. Il contratto che ha ad oggetto beni immobili o altri diritti reali immobiliari deve avere forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto. In tutti gli altri casi il contratto si può perfezionare anche con un comportamento concludente.

La divisione giudiziale

Quando i coeredi non riescono ad accordarsi e, dunque, a concludere un contratto, dovranno rivolgersi al giudice. In tali ipotesi, la legge prevede due tipi di procedimento:

  • la divisione giudiziale ordinaria che si attiva quando i coeredi non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione;

  • la divisione a domanda congiunta che presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote dei comproprietari, né su altre questioni pregiudiziali. Si tratta di un procedimento alternativo e semplificato rispetto al primo e consente di passare direttamente alla formazione dei lotti destinati a essere assegnati, in proprietà esclusiva, a ciascun coerede.


La divisione testamentaria
Il testatore può prevedere diversi procedimenti e modalità attraverso i quali assegnare i beni ereditari. Gli effetti delle disposizioni testamentarie variano però a seconda del tipo di divisione che il testatore ha voluto realizzare. In questi casi, infatti, è necessario distinguere la divisione testamentaria regolata dalla divisione testamentaria diretta.

La divisione testamentaria regolata

Se il testatore predispone regole relative alla futura divisione o indica i criteri per la formazione delle porzioni (cosiddetto assegno divisionale semplice), i beni cadono comunque in comunione ereditaria, ma nella formazione delle porzioni i coeredi devono rispettarne le indicazioni salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore stesso. È il caso, ad esempio, in cui in una disposizione testamentaria un bene sia destinato a uno dei coeredi e compreso nella sua quota ereditaria: il testatore non assegna direttamente il bene, ma esprime una preferenza vincolante per il soggetto incaricato della divisione.
Il testatore può prevedere che il progetto di divisione sia realizzato da un terzo non erede o legatario. In questo caso la divisione proposta dal terzo vincola i coeredi se non è riconosciuta dal giudice come contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

La divisione testamentaria diretta
Quando il testatore procede direttamente alla divisione dei beni ereditari in porzioni corrispondenti alle rispettive quote (cosiddetto assegno divisionale qualificato), i beni sono attribuiti immediatamente ai coeredi al momento dell’apertura della successione senza che si realizzi una comunione ereditaria. Nel caso in cui il testatore assegni a uno o più coeredi beni di valore superiore alla quota ereditaria, possono essere previsti dei conguagli. Nella formazione delle porzioni infatti il testatore deve rispettare il limite della proporzione tra il valore della porzione stessa e quello della quota.
Se invece il testatore divide direttamente solo una parte dell’asse ereditario, sui beni residui si instaura una comunione ereditaria. In caso di omissione di alcuni beni ereditari dalla divisione testamentaria diretta, essi sono assegnati secondo le norme della successione legittima se non risulta una diversa volontà del testatore. Se nell’assegnazione delle porzioni il testatore non comprende uno dei legittimari o degli eredi istituiti la divisione è nulla.

Divisione ereditaria: effetti
Al termine delle operazioni di divisione ogni erede diventa il solo ed unico titolare dei beni che costituiscono la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Gli effetti della divisione, infatti, retroagiscono all’apertura della successione; da quel momento infatti ciascun coerede è considerato titolare dei soli beni concretamente assegnatigli. Se il coerede vende beni ereditari prima della divisione, la vendita ha efficacia solo nel caso in cui, al termine della divisione, i beni venduti gli siano assegnati.




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