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Imposta di donazione

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 14 Febbraio 2017
Tags: donazioneimposteimmobili

L'imposta sulle donazioni è una imposta che colpisce il trasferimento a titolo gratuito della proprietà e di altri diritti fra persone in vita.

L’imposta sulle donazioni si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti reali  o la rinuncia ai medesimi (ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, o la rinuncia al diritto di usufrutto), e la donazione di beni situati all’estero, se i beneficiari sono residenti in Italia. 

Beni oggetto dell’imposta
I beni oggetto dell’imposta sono i medesimi sui quali è dovuta l’imposta sulle successioni, ed in particolare: 
i beni immobili;
i beni mobili di qualsiasi tipo;
le azioni e le quote di partecipazioni in società che hanno la sede legale, l’amministrazione o il loro oggetto principale in Italia;
le obbligazioni e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di Stato);
i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi da soggetto residente in Italia;
le liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una donazione anche se non formalizzata (ad esempio, il pagamento di un debito altrui, con rinuncia alla rivalsa).
 
E’ opportuno evidenziare che, a differenza dell’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato.
Sono invece escluse dall’imposta le donazioni a favore dello Stato, di regioni, province e comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici.
Gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico sono esclusi dall’imposta di donazione, come pure il bene mobile considerabile di modico valore.
Le aziende trasferite dall’imprenditore ai figli sono esenti da imposta di donazione se i beneficiari proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. 

Il calcolo dell’imposta
L’imposta è dovuta dai beneficiari della donazione, cioè da chi riceve la donazione, secondo le stesse disposizioni previste per l’imposta sulle successioni e con le stesse franchigie (cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta), sotto evidenziate: 
coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia;
tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia. 
 
In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. 

Il versamento dell’imposta
Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro nella misura fissa di € 168,00; € 200,00 con decorrenza 1° gennaio 2014. Nel caso in cui oggetto di donazione siano beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettiva del 2% e dell’1% (€ 50,00 con decorrenza 1° gennaio 2014, se "prima casa").
L’imposta sulle donazioni deve essere versata contestualmente alla registrazione dell’atto.




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