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Requisiti necessari per potere ottenere le agevolazioni prima casa

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 13 Luglio 2017
Tags: primacasarequisitiagevolazionitasse

Al fine di poter ottenere le agevolazioni è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:
a. l'abitazione oggetto di trasferimento deve essere un'abitazione con destinazione abitativa e "non di lusso": sul punto si precisa che i criteri per individuare un'abitazione "di lusso" variano a seconda che l'atto sia soggetto a imposta di registro o ad i.v.a.
Per gli atti soggetti a imposta di registro, dal 1° gennaio 2014 è necessario che l'atto abbia ad oggetto una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)[3].
Per gli atti soggetti ad i.v.a.i requisiti dell'abitazione "non di lusso" continuano a essere individuati dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.1969;
b. l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia, o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività: in buona sostanza, se al momento del rogito la parte acquirente non risiede nel Comune ove è ubicato il bene, essa deve impegnarsi a stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto nel Comune in cui è ubicato l’immobile. Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Diversamente, il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge comporta la decadenza dalle agevolazioni;
c. L’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile acquistato;
d. L’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa"; alternativamente, l’agevolazione “prima casa”spetta (interamente o per quota) anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno. In questo caso, infatti, è importante l’aspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se, infatti, entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa, lo potranno utilizzare anche successivamente. Se uno dei due, invece, ne ha fruito, solo l’altro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.
In caso di acquistodestinato a ricadere in comunione legale, per poter ottenere le agevolazioni sull'intero bene è necessario, che in sede di acquisto, le dichiarazioni di cui sopra siano rese da entrambi i coniugi.




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