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Agenzia immobiliare: quando bisogna pagarla

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 15 Aprile 2015
Tags: agenziaimmobiliareprovvigioni

L’agente immobiliare deve essere pagato quando svolge un’attività di mediazione, cioè fa incontrare venditore e acquirente, anche se poi la compravendita non si conclude.

Se ci si rivolge ad un’agenzia immobiliare per la vendita o l’acquisto di un appartamento occorre sapere che quest’ultima deve essere pagata anche quando la compravendita non si conclude, purché l’agente abbia contribuito anche in minima parte a far incontrare le parti per un possibile accordo.

La provvigione serve infatti a remunerare l’attività di mediazione svolta dall’agente immobiliare.

Ne deriva che l’agente matura il diritto al compenso già quando le parti stipulano il contratto preliminare di vendita.

La provvigione retribuisce infatti l’attività svolta dal mediatore non per essere riuscito a far vender o acquistare un immobile, bensì per aver messo in relazione le parti e averle indirizzate alla conclusione di un affare, indipendentemente dal fatto che questo non si sia poi definitivamente concluso con il contratto di compravendita.

Dunque l’agenzia immobiliare deve essere pagata per il solo fatto di aver posto in essere un’attività di mediazione utile ed essenziale alla conclusione dell’affare tra venditore e acquirente, i quali non si sarebbero potuti incontrare e accordare senza l’intervento dell’agente.

Addirittura si ritiene che il compenso all’agente sia dovuto anche per la semplice attività di avvicinamento tra venditore e acquirente indipendentemente dal conferimento di un formale incarico scritto all’agenzia.

Ciò vuol dire che se le parti non concludono neppure il contratto preliminare ma si incontrano per le trattative grazie all’intervento dell’agenzia immobiliare, questa deve essere comunque remunerata.

Secondo una giurisprudenza più rigorosa, il diritto al compenso dell’agente immobiliare sorge alla “conclusione dell’affare” e l’affare si intende tecnicamente concluso quando, grazie all’attività mediatrice dell’agente, venditore e acquirente costituiscono un valido vincolo giuridico quale è già il contratto preliminare.

Dunque l’agente immobiliare viene pagato per la sua attività di mediazione tra le parti interessate alla vendita e all’acquisto di un immobile e, pertanto, il suo compenso è dovuto anche quando, nonostante il compromesso, il contratto finale di compravendita non viene più concluso.

Al contrario l’agenzia immobiliare non può chiedere il compenso quando non ha svolto alcuna attività di mediazione tra le parti e si sia limitata a consigliare una sola parte interessata alla vendita o all’acquisto o a far visionare gli appartamenti.




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