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Come si accetta l’eredità

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 29 Ottobre 2015
Tags: ereditàeredi

Accettazione tacita ed espressa: effetti, prescrizione.

Non si diventa automaticamente eredi nel momento in cui muore il soggetto alla cui eredità si è chiamati per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria), ma è necessario che il chiamato alla successione dichiari di volerla accettare oppure ponga in essere un comportamento che implichi una tacita volontà di accettare l’eredità. Ecco perché si suole dire che l’accettazione dell’eredità può essere espressa oppure tacita.



BENEFICIO DI INVENTARIO


L’accettazione espressa può essere:

– “pura e semplice”,

– oppure con beneficio d’inventario. Con quest’ultima, l’erede risponde dei debiti del defunto nei limiti del valore dell’attivo da lui acquisito con l’eredità. Per esempio, se un soggetto lascia debiti per 100mila euro e beni, all’unico erede, per 20mila, quest’ultimo, attraverso l’accettazione con beneficio di inventario, sarà tenuto a pagare i creditori entro il limite massimo di 20mila euro. In questo modo, chi abbia dubbi in merito alle consistenze degli averi del defunto, può limitare il rischio. Infatti poiché l’accettazione dell’eredità comporta che l’erede risponde dei debiti del soggetto deceduto, può essere che, essendo le passività ereditate superiori all’attivo, egli debba ripianare i debiti del defunto utilizzando il proprio patrimonio. Con il beneficio d’inventario tale pericolo è evitato.

PRESCRIZIONE

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, che decorrono dal giorno dell’apertura della successione (e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione). Questo vuol dire che il potenziale erede ha 10 anni per decidere se:

– accettare l’eredità

– accettarla con beneficio d’inventario

– non accettarla.

Se però altri soggetti hanno fretta di definire chi sia erede e chi no, possono presentare un ricorso al giudice del luogo ove si è aperta la successione affinché fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato decade dal diritto di accettare.

ACCETTAZIONE ESPRESSA

Solo a seguito dell’intervenuta accettazione l’eredità può dirsi effettivamente acquisita dall’erede.

L’accettazione dell’eredità è un atto irrevocabile e non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine. Infine, deve essere totale per l’intera eredità, non essendo ammessa un’accettazione parziale per alcuni beni soltanto.

Come detto, l’accettazione espressa può essere pure e semplice oppure con beneficio d’inventario.

L’accettazione espressa può essere effettuata per atto pubblico o per scrittura privata.

Se l’accettazione di eredità comprende diritti reali immobiliari deve essere trascritta nei registri immobiliari: pertanto è necessario che sia fatta per atto pubblico (ossia davanti al notaio) o scrittura privata autenticata, in modo da essere presentata al conservatore in copia autentica, assieme al certificati di morte, alla copia autentica o estratto autentico del testamento (in caso di successione testamentaria) con la nota di trascrizione in doppio originale.

I minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli enti possono accettare solo per mezzo dei loro rappresentanti, i quali accettano obbligatoriamente con beneficio di inventario.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Per legge è obbligatorio presentare una dichiarazione di successione, anche se l’accettazione non è ancora formalmente avvenuta.

La dichiarazione di successione va effettuata entro 12 mesi dalla morte del defunto. Essa va presentata all’Agenzia delle Entrate competente.

Non è necessaria tale dichiarazione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditano ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

ACCETTAZIONE TACITA

L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto (il cosiddetto comportamento concludente) che presuppone la sua volontà di accettare, e che sarebbe altrimenti incompatibile con la volontà di non accettare l’eredità (per esempio, il prelievo dal conto corrente dei soldi del defunto).

La legge ha indicato alcuni atti che comportano l’accettazione tacita. Eccoli:

– l’erede che si trova a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari e che non predisponga l’inventario dei beni entro tre mesi dall’apertura della successione: egli viene considerato erede puro e semplice, come se avesse accettato. Si pensi ai figli che continuano a vivere nell’appartamento del padre defunto;

– la donazione, la vendita o la cessione dei beni che il chiamato all’eredità fa in favore di terzi o di altri chiamati all’eredità: anche tale comportamento si considera accettazione dell’eredità. Si pensi al contratto preliminare di vendita di un immobile dell’eredità;

– la rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.

Altri esempi di accettazione tacita sono stati individuati dai giudici. Per esempio:

– la riscossione di un assegno rilasciato al defunto;

– la concessione di un’ipoteca sui beni ereditati;

– il pagamento dei creditori del defunto con denaro prelevato dall’eredità;

– la richiesta di voltura catastale o di voltura di una concessione edilizia;

– impugnazione di disposizioni testamentarie;

– riassunzione del processo da parte di soggetto che si qualifichi come erede.

Non è considerata accettazione tacita:

– la presentazione della denuncia di successione e del pagamento della relativa imposta di successione trattandosi di adempimenti diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni;

– l’immissione nel possesso di beni ereditari con scopo conservativo;

– il pagamento delle spese funerarie del defunto.





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