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Versamenti ai notai per trasferimenti immobiliari - Legge stabilità 2014

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 7 Gennaio 2014
Tags: leggestabilitàpagamentonotai

Viene prevista una nuova funzione del notaio per atti relativi a beni immobili. In particolare, il notaio (o altro pubblico ufficiale) è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio stesso sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti da egli ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'Autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge n. 64 del 1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Quanto sopra, in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

E’ esclusa la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione e sono esclusi i maggiori oneri notarili.


Gli importi depositati presso il conto corrente di cui sopra costituiscono patrimonio separato.

Essi sono esclusi dalla successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della
famiglia, sono “assolutamente impignorabili” a richiesta di chiunque ed “assolutamente impignorabile” ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio provvede “senza indugio” a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati con decreto ministeriale. Decreto da emanarsi entro il mese di aprile 2014 e che provvederà anche a definire termini, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni sopra riassunte. La previsione da ultimo illustrata appare essere la vera finalità della legge (invece presentata come diretta ad evitare, da parte dell’acquirente, il pagamento a perdere di somme non dovute in caso di precedente trascrizione di atti pregiudizievoli).




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