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Fisco: la rateazione non è riconoscimento del debito

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 12 Gennaio 2018
Tags: fiscodebiticartelle

La domanda di dilazione delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate non equivale a riconoscimento del debito.

In tema di cartelle di pagamento un dato accomuna tutti i contribuenti: la ricerca di stratagemmi che in qualche modo possano posticiparne il pagamento o addirittura possano escluderlo del tutto. Ma quando la cartella esattoriale ricevuta è immune da qualunque vizio che possa consentirne l’impugnazione, ecco che si cercano altre vie: tra queste la rateazione del debito. Circa gli effetti – diretti o indiretti – prodotti dall’istanza di rateazione della cartella di pagamento in primo luogo deve dirsi che la stessa è certamente idonea ad interrompere la prescrizione. Per cui formulare la richiesta di rateazione di una cartella di pagamento equivale a fare decorrere da capo il termine di prescrizione.
Ma se sull’effetto dell’interruzione della prescrizione vi è una uniformità di vedute in giurisprudenza, non può dirsi lo stesso in merito all’effetto del riconoscimento di debito. Per comprendere meglio la questione iniziamo col premettere cosa si intende con l’espressione riconoscimento di debito.

Che cos’è il riconoscimento di debito?

Il riconoscimento di debito è un atto unilaterale con cui un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto per una determinata somma. Il riconoscimento del debito non può far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio ma è ricognitivo di un rapporto di debito/credito già esistente. Questo atto ha un valore probatorio molto importante per il creditore: infatti in giudizio il creditore non ha l’onere di dimostrare il proprio credito essendoci un formale riconoscimento dello stesso da parte del debitore.

Rateazione del debito fiscale

Tornando al problema posto in premessa, dunque, il quesito fondamentale è quello di accertare se una richiesta di rateazione da parte del contribuente possa essere interpretata dal fisco come un atto di riconoscimento del debito, con tutte le relative conseguenze processuali, compresa quella di non poter più contestare il debito. Sul punto, come anticipato, sono sorti due orientamenti di pensiero. Secondo alcuni giudici, la domanda di rateazione di un debito con una pubblica amministrazione costituisce un tacito atto di riconoscimento del credito altrui. Tale riconoscimento può avvenire sia con una dichiarazione espressa (si pensi a una lettera inviata al creditore in cui ci si confessi debitore di un dato importo) che con un comportamento concludente come, ad esempio, il pagamento dell’intero importo dovuto o la richiesta di dilazione del debito appunto. Di contro, tuttavia, tra chi la pensa diversamente, c’è chi ha osservato, che spesso le ragioni che spingono il contribuente a chiedere la rateazione non stanno nella volontà di riconoscere il debito, quanto nella necessità di evitare conseguenze per lui peggiori come il fermo amministrativo dell’auto o l’esecuzione forzata. In tal caso, infatti, l’unico modo per bloccare eventuali azioni dell’Agenzia delle entrate è proprio la richiesta di rateazione.  Alla luce di tale considerazione, molti giudici hanno ritenuto che la richiesta di rateazione, in ambito tributario, non può costituire riconoscimento del debito in quanto la richiesta di rateazione potrebbe essere dettata dall’esigenza di evitare effetti pregiudizievoli come il blocco del conto corrente, il pignoramento della pensione o l’ipoteca sulla casa.
Le conclusioni di quest’ultimo orientamento sono state fatte proprie dalla Cassazione la quale, con una recente sentenza, ha affermato che l’istanza di pagamento rateale non equivale a riconoscimento del debito e che la rinuncia da parte del contribuente a contestare le pretese del fisco deve essere esplicita e non può farsi desumere dalla richiesta di rateazione, dettata invece da altre necessità. Il principio espresso dalla Suprema Corte, inoltre, può ritenersi valido anche per le esposizioni debitorie con altri enti pubblici come Inps, Inail ecc.
Quanto detto non esclude, in via del tutto cautelativa, che il contribuente, in sede di istanza di rateazione, possa indicare in maniera esplicita che alla domanda di dilazione di pagamento dallo stesso avanzata non va attribuito il significato di un riconoscimento del proprio debito.




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