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La casa avuta in donazione o in eredità non viene pignorata

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 20 Maggio 2016
Tags: pignoramentodonazionesuccessionecasa

Nel caso di coniugi in comunione dei beni, i debiti di uno dei due non si ripercuotono sui beni ottenuti dall’altro in donazione o con successione ereditaria: la casa non è pertanto pignorabile da qualsiasi altro creditore.

Il creditore, qualsiasi esso sia (privato o Equitalia), non può pignorare la casa del coniuge in comunione dei beni qualora detto immobile gli sia pervenuto a mezzo di donazione o con successione ereditaria.

Il problema si pone per tutte le coppie di sposi che sono in comunione dei beni. Tale regime patrimoniale comporta un pregiudizio nel caso in cui uno dei due abbia contratto debiti: il creditore, infatti, potrà pignorare anche i beni dell’altro coniuge, benché quest’ultimo sia del tutto estraneo all’obbligazione. Il pignoramento riguarderà solo il 50% del bene stesso (sia esso un bene mobile, un conto corrente, ecc.).

Nel caso degli immobili, però, vigono regole parzialmente diverse. In questo caso, non potendosi dividere agevolmente una casa, il pignoramento riguarderà il bene nella sua interezza, che verrà così messo all’asta. Pertanto il coniuge non debitore non può opporsi all’esecuzione forzata su un proprio bene, ferma restando comunque la sua possibilità di partecipare alle offerte offrendosi come acquirente. A fine vendita forzata, il 50% dell’importo ricavato andrà restituito al coniuge non debitore, mentre l’altro 50% servirà a soddisfare il creditore procedente.

In buona sostanza, nell’ambito del regime di comunione dei beni, i coniugi sono responsabili non solo delle proprie obbligazioni, ma anche di quelle dell’altro, tuttavia solo per metà dei propri beni. Quindi i debiti dell’uno si trasmettono sull’altro, ma il pignoramento non può superare il 50% del valore del bene pignorato.

Esistono però due eccezioni: i beni ottenuti in donazione o con eredità, anche dopo il matrimonio, non entrano mai in comunione. Questo significa che su di essi il creditore dell’altro coniuge non potrà mai avanzare le proprie pretese e non potrà estendere quindi il pignoramento.




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