News - Dimensione Casa

Info line 347.9850590 - 349.3838908
Vai ai contenuti

Mutui e compravendite: cosa prevede l’Agenzia delle Entrate

Dimensione Casa
Pubblicato da Dimensione Casa in Blog News · 7 Maggio 2013
Tags: mutuiagenziedelleentratecompravenditatasse

L’Agenzia delle Entrate precisa come applicare le detrazioni degli interessi in caso di contratto cointestato oppure in caso di variazione di residenza.

Detrazione degli interessi in caso di contratto cointestato.

La detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, in caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, spetta a ciascuno di essi unicamente per la propria quota di interessi.
Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, il beneficio spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
In ogni caso, per fruire della detrazione è necessario essere non solo intestatario del mutuo, ma anche titolare della proprietà dell’immobile.

Detrazione interessi passivi in caso di variazione di residenza.

Si può continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale anche nell’ipotesi in cui il contribuente trasferisca la dimora abituale in un nuovo comune per motivi di lavoro (articolo 15, comma 1, lettera b), del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi).
La detrazione spetta anche se l’immobile viene concesso in locazione (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/2005, par. 4.5).
Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi soltanto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fino a quando sussistono i presupposti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale.
Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, la deroga non troverà più applicazione, con la conseguenza che il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi a partire dal periodo di imposta successivo (vedi circolare Agenzia Entrate n. 21/2010, par. 4.5).

DA RICORDARE

E’ stato riattivato il fondo per posticipare il pagamento della rata.
Il decreto “salva Italia” ha rifinanziato, per un ammontare di 20 milioni di euro, il Fondo di solidarietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i mutui prima casa.
Di conseguenza, dal 27 aprile 2013, è di nuovo possibile sospendere, senza interessi, per un massimo di 18 mesi, l’intera rata del finanziamento per l’acquisto dell’abitazione principale.
Grazie agli stanziamenti, sarà il Fondo che pagherà alla banca i costi e gli interessi maturati a causa del rinvio, con esclusione della componente di spread.
Il decreto 37/2013 che detta le nuove regole applicative della misura, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2013.





Torna ai contenuti