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Preliminare concluso anche con comunicazione dell’agenzia immobiliare

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 10 Dicembre 2014
Tags: conclusionepreliminare

Compravendita: basta il fax inviato dall’agente con cui riferisce al proponente venditore di essere in possesso dell’accettazione da parte dell’acquirente.

Perché un preliminare di vendita (volgarmente anche chiamato “compromesso”) possa dirsi concluso è sufficiente che l’agenzia immobiliare comunichi al venditore di essere in possesso dell’accettazione scritta da parte dell’acquirente. Non è necessario, dunque, che il primo riceva la materiale trasmissione dell’accettazione in forma scritta.

A dirlo è una sentenza della Cassazione.

La vicenda

Tizio aveva messo in vendita il proprio appartamento tramite agenzia immobiliare. Caio aveva accettato l’offerta, comunicandolo, però, solo all’agenzia, siglando, innanzi a quest’ultima, il contratto preliminare. L’Agente, a sua volta, aveva dato notizia, dell’accettazione, al venditore.

A detta di Tizio, il contratto doveva considerarsi concluso regolarmente e, quindi, vincolante. Non di questo avviso era Caio.

La sentenza

Secondo la Suprema Corte, un contratto ben potrebbe essere siglato attraverso la comunicazione, da parte di un terzo soggetto (che i tecnici del diritto chiamano “nuncius”) ad una delle due parti contrattuali, della volontà dell’altra parte di volersi vincolare.

È sufficiente che tale soggetto si limiti a comunicare al proponente di essere in possesso della accettazione scritta del destinatario della proposta. Non è necessario che trasmetta al proponente tale accettazione.

Secondo quanto dispone il codice civile, il contratto può dirsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta di contratto ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente.

In generale, l’accettazione del contratto, diretta al proponente, si considera da questi conosciuta nel momento cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Tuttavia il contratto si può ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza tramite un terzo delegato dall’altra parte (appunto il cosiddetto “nuncius”).




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