Scampare al pignoramento di Equitalia del bene ereditato
Equitalia deve provare che l’esecutato ha accettato l’eredità in cui rientra la casa pignorata; non è sufficiente la voltura catastale ma necessario un atto pubblico.
Stop al pignoramento di Equitalia sull’immobile ereditato (o su una quota di esso): l’Agente per la riscossione esattoriale, per poter vendere all’asta il bene, deve prima dimostrare che il chiamato all’eredità ha accettato l’eredità. E ciò non è possibile sulla base di una semplice denuncia di successione, presentata dal presunto erede. In tali casi, dunque, il pignoramento può essere opposto e la casa salvata.
È questa la sintesi di una importante pronuncia della Cassazione.
La semplice accettazione tacita dell’eredità, quando è stata effettuata con un atto che non può essere trascritto nei pubblici registri immobiliari (tale è, per esempio, la richiesta di voltura catastale) non è sufficiente per dare il via all’esecuzione forzata sull’immobile.
È allora necessario, in tali casi, che la qualità di erede risulti da un atto pubblico, quale può essere una sentenza, un atto redatto dal notaio o una scrittura privata autenticata. Equitalia dovrà quindi richiedere, innanzitutto, a propria cura e spese, la trascrizione di quell’atto e solo dopo può disporre la vendita forzata.
In altri termini, non è sufficiente che l’esecutato presenti la denuncia di successione: anche se essa denoterebbe l’accettazione tacita dell’eredità, essa non sarebbe comunque trascrivibile nei registri immobiliari.