News - Dimensione Casa

Info line 347.9850590 - 349.3838908
Vai ai contenuti

Sentenza – Lo sfratto per morosità e il comportamento sanante del conduttore

Dimensione Casa
Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 6 Settembre 2013
Tags: sfrattomorositàcassazionesentenzalocazioneaffitto

Suprema Corte di Cassazione Civile Terza Sezione
Sentenza del 29 luglio 2013 n. 18224

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 29 luglio 2013 n. 18224 ha esaminato alcuni significativi aspetti riguardo lo sfratto per morosità in relazione al comportamento sanante del conduttore.

In poche parole, secondo quanto viene stabilito nelle suddetta sentenza la sanatoria della morosità di cui all'articolo 55 della legge 27 luglio 2978 n. 392 è subordinata all'avvenuto pagamento dei canoni oltre che degli interessi e delle spese.


Articolo 55

Termine per il pagamento dei canoni scaduti

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.




Torna ai contenuti