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Beni del figlio minore e usufrutto dei genitori

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 21 Gennaio 2014
Tags: usufruttobenifigliminori

I genitori hanno per legge l’usufrutto sui beni del figlio minore: analizzeremo le condizioni, i poteri e gli obblighi.

Il figlio minore può essere proprietario di un bene, ma per legge i genitori ne hanno sempre l’usufrutto, salvo alcune eccezioni che a breve vedremo.

Cos’è l’usufrutto?

Il figlio minore conserva la nuda proprietà del bene mentre i genitori ne usufruiscono (si pensi ad un appartamento o un terreno). I genitori hanno però un obbligo fondamentale: le utilità derivanti dall’usufrutto devono essere destinate al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione del figlio .

Supponiamo, per esempio, che l’usufrutto riguardi un terreno agricolo: gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dei frutti coltivati devono essere necessariamente destinati ai bisogni della famiglia e del minore e non ad altre finalità.

Beni esclusi dall’usufrutto dei genitori

Non tutti i beni del figlio sono però soggetti ad usufrutto. Sono, infatti esclusi i beni:

- acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

- lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

- lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto; la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

- pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione, e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Aspetti fiscali

I beni soggetti ad usufrutto legale devono essere dichiarati dai genitori insieme ai propri redditi; mentre quelli esclusi dall’usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore ma compilato dal genitore esercente la potestà.

Requisito dei genitori: potestà genitoriale

Condizione essenziale affinché il genitore possa essere usufruttuario è l’esercizio della potestà genitoriale sul figlio. Non è un requisito così scontato in quanto il genitore potrebbe aver perso la potestà a causa del disinteresse per i bisogni del figlio, dell’inidoneità a svolgere il ruolo di genitore, della perpetrazione di abusi e maltrattamenti nei confronti del minore.

In caso di separazione o divorzio, l’usufrutto spetta solo al genitore affidatario del minore, a meno che il provvedimento del giudice non disponga diversamente.

Obblighi e poteri dei genitori usufruttuari


La particolarità dell’usufrutto sui beni del figlio consiste nella possibilità per i genitori di mutare la destinazione economica del bene (per esempio, trasformare un’abitazione in un negozio), ma solo in caso di necessità e utilità evidente del figlio.

Sempre a tali condizioni, i genitori possono apportare miglioramenti al bene ed effettuare opere di manutenzione straordinaria .

In ogni caso, i genitori, in qualità di usufruttuari e amministratori del bene del figlio, hanno l’obbligo di provvedere alle spese e agli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, di pagare le imposte relative al bene ecc.

In caso di cattiva gestione del bene con pregiudizio agli interessi del minore, il giudice può intervenire con i provvedimenti più opportuni, dettare ai genitori le condizioni di amministrazione dei beni, sospendere l’usufrutto legale per uno o entrambi i genitori e se del caso nominare un curatore.

Il bene oggetto di usufrutto non può essere alienato e non può essere oggetto di pegno, ipoteca né di esecuzione forzata da parte dei creditori dei genitori.

Diverso il caso dei creditori del figlio: questi possono agire esecutivamente sul bene, anche per i debiti assunti dai genitori agendo in nome del figlio, cioè come suoi legali rappresentanti.

Cause di cessazione dell’usufrutto dei genitori

L’usufrutto dei genitori cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del figlio o con la sua emancipazione, in caso di morte del figlio o di vendita del bene a terzi.

In ogni caso l’usufrutto dei genitori è inalienabile e irrinunciabile; ciò significa rispettivamente che:

- i genitori non possono cedere al figlio l’usufrutto e acquistare la nuda proprietà;

- i genitori sono usufruttuari per legge e non possono rinunciarvi; di conseguenza l’usufrutto non cessa per rinuncia o non uso.




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