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Contratto di locazione non scritto: cosa succede se l’inquilino non paga più i canoni

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 15 Aprile 2014
Tags: locazionecontrattoverbaleinquilino

Affinché il contratto di locazione sia valido ed efficace è necessaria la forma scritta, altrimenti il contratto è nullo. Questo non vuol dire che l’inquilino non possa essere più mandato via di casa, ma semplicemente che la procedura che il locatore dovrà attivare non è più quella (più rapida) dello sfratto per morosità, bensì quella ordinaria: egli, cioè, dovrà fare una normale causa (con tempi estremamente più dilatati). In tal caso, il padrone di casa agirà non contro un soggetto il cui contratto è scaduto, ma contro un soggetto che detiene un immobile “senza titolo” ossia abusivamente.

È quanto ricordato più volte dalla giurisprudenza con riferimento alla locazione verbale.

Secondo i giudici, quando viene concluso un contratto di locazione oralmente e l’inquilino si rifiuta di pagare i canoni, il proprietario ha diritto di chiedere la liberazione dell’immobile (in quanto esso è occupato senza un titolo legittimo dato che manca un contratto di locazione) ed, eventualmente, il risarcimento del danno subito. Ma, come appena ricordato, per far ciò bisognerà intraprendere una causa ordinaria.

Nonostante per la legge il contratto orale di affitto sia come “mai esistito”, l’inquilino non per questo ha diritto alla restituzione dei canoni già da lui versati nei mesi precedenti: infatti, così ragionando, egli beneficerebbe non solo dell’occupazione abusiva dell’immobile, ma anche di un ingiustificato arricchimento ai danni del proprietario.

La nullità del contratto di locazione per mancanza della forma scritta può essere rilevata anche dal giudice – cioè senza che sia necessaria una specifica richiesta delle parti in causa – quando il proprietario agisce per ottenere la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento dei canoni da parte dell’inquilino.




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