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La dichiarazione di successione trascritta non vale accettazione di eredità

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 25 Marzo 2014
Tags: accettazionesuccessioneeredità

Non è vero che con la presentazione al Fisco della dichiarazione di successione si chiudono tutte le pratiche ereditarie, infatti quando si vende un immobile già compreso nell’eredità il Notaio deve eseguire anche la trascrizione dell’accettazione tacita di quest’ultima. Vediamo di cosa si tratta.

La dichiarazione di successione è un adempimento di natura esclusivamente fiscale richiesto, alla morte di un individuo e in determinati casi (vedi l’articolo “Dichiarazione di successione: quando, chi e quanto“), per calcolare e permettere il pagamento delle eventuali imposte sul patrimonio ereditario.

Si tratta di un atto che devono compiere gli aventi diritto all’eredità per il solo fatto del decesso di un loro parente e serve esclusivamente per pagare le imposte sulla successione. Il pagamento delle tasse non fa diventare automaticamente eredi poiché è richiesto dallo Stato ai parenti del defunto o agli eredi designati nel testamento solo in quanto chiamati a una determinata eredità.

Se si vuole invece diventare eredi e quindi proprietari dei beni, anche immobili, del defunto bisogna:

1) accettare l’eredità con atto espresso (per atto pubblico o scrittura privata) pagando tuttavia le imposte relative a quest’ultimo atto che verrà poi registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Così facendo si compiono tutte le pratiche successorie e quando si andrà a vendere l’immobile già facente parte dell’eredità null’altro sarà dovuto dal venditore – erede.

Oppure

2) prendere materialmente possesso dei beni ereditari, quindi anche degli immobili, e mantenerlo per almeno tre mesi.

Quest’ultima modalità è la più semplice ed economica perché consente di non pagare ulteriori tasse oltre a quelle già versate per la dichiarazione di successione, ma riserva spesso una brutta sorpresa all’erede che successivamente decide, ad esempio, di vendere un appartamento ereditato. In questo caso infatti il Notaio chiede al venditore il versamento delle imposte dovute per la trascrizione in Conservatoria dell’accettazione tacita dell’eredità.

Ciò accade per due motivi. Il primo è dovuto al fatto che la legge considera automaticamente erede non solo chi è stato nel possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi, ma anche chi compie un atto di disposizione su uno o più degli stessi. Il secondo è costituito dal particolare regime di pubblicità cui sono sottoposti gli atti di trasferimento di beni immobili.

L’alienazione di un immobile infatti prende efficacia tra le parti nel momento in cui si perfeziona il consenso tra queste, ossia quando si firma il contratto. Per rendere opponibile ai terzi quest’ultimo invece bisogna che lo stesso sia trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di competenza che è quella del luogo in cui si trova l’immobile. In mancanza chiunque in grado di dimostrare la titolarità di un diritto su quel bene potrà legittimamente opporlo al proprietario.

Ma ciò non basta, perché per rendere efficace l’acquisto di un immobile nei confronti degli estranei bisogna anche che esista una catena ininterrotta di trascrizioni dei precedenti passaggi di proprietà da un proprietario all’altro. Così, ad esempio, l’acquirente di un immobile ereditato non potrà opporre il proprio acquisto ad altri pretendenti sull’immobile medesimo se il suo dante causa (ossia il venditore) non ha curato la trascrizione della sua accettazione d’eredità, ossia il passaggio del bene dal defunto all’erede acquirente in via di successione.

Pertanto l’alienazione di un immobile ereditario, essendo atto rimesso tradizionalmente alla disponibilità del proprietario dello stesso, comporta da un lato l’accettazione implicita (detta anche tacita) dell’eredità ma dall’altro necessita che venga data pubblicità non solo alla vendita in sé ma anche all’accettazione di eredità che questa comporta, pena l’inopponibilità a terzi dell’acquisto del bene. Ciò tuttavia implica che il venditore si faccia carico, in quanto erede, della trascrizione dell’accettazione di eredità e di versare le imposte chieste dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari per effettuare la suddetta formalità.

In pratica

La dichiarazione di successione è un adempimento esclusivamente fiscale che non comporta in alcun modo accettazione di eredità. Quando nel patrimonio ereditario è compreso un immobile la dichiarazione di successione viene trascritta nei Registri Immobiliari soltanto per rendere nota la presenza del suddetto immobile nel compendio ereditario per il quale si sono pagate le tasse previste dalla successione.

Per diventare eredi invece serve un espresso atto di accettazione dell’eredità oppure il possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi. In quest’ultimo caso però è necessario trascrivere l’accettazione cosiddetta tacita dell’eredità in caso di vendita di un immobile ereditario altrimenti il nuovo acquirente non può essere garantito della proprietà del bene innanzi a pretese avanzate da terzi sul bene stesso.




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