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Le tasse che si pagano per la dichiarazione di successione

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 11 Novembre 2017
Tags: successionetassedichiarazioneereditàfisco

Imposte dichiarazione di successione e modalità di pagamento.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, occorre pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali, per le formalità ipotecarie, calcolandoli e versandoli entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (pagamento in “autoliquidazione”).

Le imposte ipotecarie e catastali, salvo eccezioni, sono dovute in misura proporzionale al valore dell’immobile o dei diritti reali sugli stessi.

L’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.


Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

Il pagamento dei tributi dovuti per la voltura deve essere effettuato, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, salvo nei seguenti casi:
immobili ubicati in territori ove vige il sistema del Libro fondiario;
volture relative ad eredità giacente/eredità amministrata;
volture relative ad eredità conferite in tutto o in parte a un Trust;
volture riguardanti “Oneri reali”;
se non si vuole dar corso alla voltura automatica.

In questi casi, la domanda di volture deve essere presentata sui tradizionali supporti (cartacei o informatici) ed il pagamento dei relativi tributi deve essere effettuato, al momento della presentazione della domanda, direttamente agli Uffici che eseguono tali adempimenti.

Modalità di pagamento


Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti:

1) Se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante, il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a;

2) Se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dal pubblico ufficiale o dall’intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, aperto presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a;

3) Se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 (disponibile presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.




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