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Le tipologie esistenti di mutuo

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 8 Novembre 2017
Tags: mutuoacquistocasaprestito

Accanto al classico mutuo bancario esistono diverse forme di finanziamento alle imprese. Vediamo di cosa si tratta.

Mutuo bancario ordinario

Il mutuo bancario ordinario è certamente la più famosa e diffusa forma di finanziamento concessa dalle banche e la sua disciplina, oltre che nelle norme del codice civile, è contenuta nel Testo unico bancario. Il mutuo bancario può essere assistito da una garanzia reale come ipoteca o pegno o da una garanzia personale, la fideiussione. Nel caso in cui non vi sia una garanzia reale si parla di mutuo chirografario. Come detto, dunque, le banche a fronte della concessione del mutuo, richiedono la prestazione di garanzie da parte del cliente. Queste garanzie solitamente consistono nella costituzione di un’ipoteca sull’immobile che verrà acquistato con le somme mutuate o su altri immobili che già appartengono al mutuatario o a terzi garanti ovvero in una fideiussione.

Mutuo fondiario

Il mutuo fondiario è anch’esso un finanziamento bancario ma che presenta alcune caratteristiche imprescindibili:
la sua durata deve essere di almeno 18 mesi;
deve essere assistito da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili;
è soggetto a limiti di finanziabilità. La somma mutuata, infatti, deve essere un importo che non supera un ammontare massimo determinato dalla Banca d’Italia e individuato in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Il mutuo fondiario ha una serie di vantaggi, in parte in favore dell’impresa finanziata e in parte in favore della banca mutuante. In sede di stipula del contratto di mutuo, infatti, gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Il soggetto mutuante, poi, ha diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta ogni volta che viene estinta la quinta parte del debito originario e ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente il debito. Per la banca mutuante, invece, il vantaggio di poter iniziare o proseguire azioni esecutive sull’immobile dopo la dichiarazione di fallimento del debitore e il diritto di ottenere il pagamento del proprio credito direttamente dall’aggiudicatario della vendita dell’immobile all’asta.

Tuttavia, accanto alle due figure tradizionali di mutuo sopra esaminate, nella prassi esistono diverse forme di finanziamento che pur essendo riconducibili allo schema del mutuo ordinario, se ne distinguono per alcune peculiarità.

Finanziamento agevolato

È il finanziamento concesso da una banca con fondi propri e assistito da una agevolazione pubblica consistente in un contributo da parte dello Stato o di altro ente pubblico in relazione a particolari finalità perseguite dai privati. Gli scopi cui è destinata l’erogazione del credito da parte della banca sono determinati dalla legge (cosiddetto scopo legale) e lo Stato effettua un controllo sul tipo di operazione svolta. In ambito imprenditoriale il finanziamento agevolato si concretizza generalmente nel cosiddetto mutuo di scopo con cui le aziende possono finanziare gli investimenti e l’acquisto di macchinari e impianti. Il contributo pubblico può essere relativo agli interessi e viene erogato direttamente dall’ente pubblico alla banca finanziatrice, una volta accertato che il mutuatario soddisfa i requisiti previsti dalla legge.

Mutui sindacati

Vi sono poi altre tipologie di finanziamenti, meno tradizionali ma importate dall’esperienza anglosassone. Tra queste certamente il cosiddetto syndicated loan, ossia il mutuo sindacato. Il mutuo sindacato è erogato da un pool di banche coordinate, sia nazionali che estere. Il ricorso a questa tipologia di mutuo è frequente nei casi in cui siano necessari finanziamenti molto elevati, il cui rischio non può essere assunto da un solo istituto.

Prestiti partecipativi

I prestiti partecipativi rappresentano formule creditizie adatte a finanziare i progetti delle piccole e medie imprese. Tale forma di accesso al credito presuppone un alto livello di rischio, dunque viene preferita ed è adatta per finanziare progetti mirati allo sviluppo economico e all’innovazione aziendale. Il prestito partecipativo viene anche definito capitale per lo sviluppo, in quanto mira al finanziamento dei programmi di sviluppo, di ammodernamento e di innovazione mentre non può essere destinato a quegli interventi di consolidamento dell’indebitamento bancario pregresso. La caratteristica peculiare del prestito partecipativo è il rimborso: una parte di tale somma, infatti, è commisurata ai risultati economici che l’azienda ha raggiunto. Il contratto, poi, può contenere specifiche clausole per consentire alla banca di controllare la situazione finanziaria e patrimoniale della società mutuataria, la corretta gestione dell’impresa limitando, ad esempio, i poteri discrezionali dei manager e prevedendo cause di risoluzione del contratto ulteriori rispetto alle forme ordinarie di mutuo.

Private equity
Costituisce una forma di finanziamento all’impresa anche quella che viene definita private equity. In questo caso l’apporto di capitale non necessariamente proviene da un Istituto di credito, ma da un investitore istituzionale. Questo acquista una partecipazione in una società di piccole e medie dimensioni allo scopo di migliorarne la produttività, accrescerne il valore e, se del caso, curarne la quotazione in borsa, per poi trasferire la partecipazione acquisita a un prezzo superiore.




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