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Locazione, pagamento con bonifico o assegno la sanzione è doppia

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 10 Febbraio 2014
Tags: locazionepagamentocontantisanzione

Divieto di pagare l’affitto in contanti: a chi spetta la sanzione e a chi va intestato il bonifico?

All’alba del debutto, il nuovo obbligo di pagare l’affitto in contanti (ne abbiamo parlato nell’articolo: “Affitti, vietato pagare in contanti”) ha iniziato a generare una serie di dubbi interpretativi e di questioni di carattere pratico.

Una questione comunemente posta riguarda le sanzioni in caso di mancato rispetto della norma. Se il pagamento avviene in contanti anziché con strumenti tracciabili (come il bonifico e l’assegno) su chi ricadono le conseguenze?

In base ad una lettura della norma di tipo letterale sembrerebbe che le sanzioni siano irrogabili esclusivamente nei confronti del soggetto che effettua il pagamento e, quindi, sull’inquilino.

Tuttavia, se si considera che la novità è stata inclusa nella legge avente ad oggetto la riduzione del limite di 1.000 euro previsto dalla normativa in tema di antiriciclaggio, si arriva ad una conclusione opposta. Pertanto, la predetta penalità è irrogabile sia nei confronti del soggetto che effettua il pagamento (l’inquilino), sia nei confronti del soggetto che riceve la somma di denaro (il padrone di casa).

Tale sanzione consiste in un importo variabile compreso tra l’1 ed il 40 per cento della somma pagata in contanti.

Una seconda questione che potrebbe porsi è nel caso in cui l’appartamento sia intestato a due comproprietari (per esempio, madre e figlio). Occorre che il conduttore esegua tanti bonifici quanti sono i comproprietari?

In verità, la legge si limita a prevedere l’obbligo di tracciabilità indipendentemente dall’ammontare del canone di locazione pagato. Pertanto, anche se il conduttore effettua un solo bonifico in favore di uno dei comproprietari il comportamento tenuto è corretto e conforme alla nuova disposizione.

Dal punto di vista fiscale non si verifica alcuna conseguenza nell’ipotesi in cui uno dei comproprietari non giroconti agli altri soggetti la quota di loro spettanza. Rimane in ogni caso fermo l’obbligo a carico di ciascun comproprietario di dichiarare la quota del canone di sua competenza anche se non effettivamente incassata (nell’ipotesi di mancato giroconto).




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