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Pignoramento della prima casa

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 9 Luglio 2015
Tags: pignoramentoequitaliabanche

Prima casa non pignorabile solo da Equitalia, mentre lo resta nei confronti delle banche e degli altri creditori privati.

Pignoramento della prima casa, sì o no? Si è riaperto, in questi giorni, il dibattito in Parlamento sulla pignorabilità dell’abitazione principale (o unica) dei debitori in caso di esecuzioni forzate immobiliari. Questo perché alcune forze politiche, in considerazione della crisi economica, hanno richiesto un impegno del Governo ad emanare una legge che vieti, o quanto meno sospenda per un tempo prestabilito (si era parlato di 36 mesi), le procedure espropriative nei confronti dei debitori di banche per mutui ipotecari, quando le condizioni del nucleo familiare non consentano di sostenere la rata. Si è fatto riferimento ai nuclei familiari numerosi in situazione di temporanea insolvenza. L’Esecutivo si è impegnato ad analizzare la proposta, ma non risulta nulla in cantiere allo stato attuale, per cui tutto rimane come prima. Ecco, quindi, allo stato attuale la disciplina sulla possibilità, da parte dei creditori, di pignorare la prima casa.

Se il creditore è Equitalia

In tal caso il pignoramento della prima casa è vietato a condizione che l’immobile:

– sia destinato ad uso abitativo del debitore (e quindi accatastato nella categoria A, escluso A/10=;

– il debitore vi risieda anagraficamente;

– non sia “di lusso”: si considera di lusso l’immobile (fra quelli a destinazione abitativa) che sia classificato in catasto nelle categorie A/8 e A/9.

Se il debitore risulta avere altre abitazioni, il pignoramento è possibile solo se il debito con Equitalia supera 120.000 euro.

Un’eventuale azione esecutiva immobiliare in violazione dei suddetti limiti sarebbe illegittima.

Se il creditore è una banca o un altro soggetto privato

In questo caso non vi è alcun limite al pignoramento della prima casa e ben può il creditore procedere all’esecuzione forzata e alla vendita all’asta anche per un debito minimo (non esistono, infatti, limiti minimi per poter procedere all’esecuzione forzata immobiliare).

Non vi sono neanche eccezioni previste se il titolare dell’abitazione, o un familiare convivente, è portatore di handicap o vive in particolari condizioni di disagio fisico o economico.

L’unica novità in materia, a favore del debitore, è stata inserita con la riforma della giustizia di fine 2014: in pratica, si è previsto che tutte le volte in cui l’immobile, benché messo all’asta in una procedura esecutiva immobiliare, non venga venduto nonostante la ripetizione degli esperimenti, e quindi non sia più possibile “conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”, il pignoramento immobiliare va chiuso anticipatamente e il debitore torna nella piena disponibilità del bene (leggi a riguardo: “Novità pignoramento casa: se non si vende all’asta l’esecuzione termina”). Questo discorso, inoltre, non vale solo per la prima casa, ma anche per qualsiasi altro immobile.




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