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Più facile bloccare l’ipoteca di Equitalia

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 4 Novembre 2014
Tags: ipotecaequitalia

La domanda di rateizzazione blocca la misura cautelare: necessario il contraddittorio col fisco; il contribuente può intervenire anche dopo che Equitalia ha notificato il preavviso.

Se il contribuente non paga la cartella di pagamento, Equitalia può iscrivere nei registri immobiliari l’ipoteca sui suoi immobili, anche sulla prima casa di residenza, ad uso abitativo (in questo caso scatta solo il divieto di metterla all’asta). Tuttavia, prima di iscrivere l’ipoteca, bisogna notificare al debitore il cosiddetto “preavviso di ipoteca” per invitarlo a pagare le somme entro 30 giorni: solo in caso di mancato pagamento entro tale termine, si passa a iscrivere l’ipoteca.

Cosa fare dopo il preavviso

In realtà, anche quando il preavviso viene inviato, il contribuente ha sempre delle carte per difendersi.

Innanzitutto, può bloccare l’iscrizione di ipoteca presentando un’istanza di dilazione del debito a causa di una temporanea difficoltà finanziaria (cosiddetta rateizzazione). L’istanza si presenta direttamente agli uffici Equitalia. Quest’ultima, in tal caso, sarà obbligata a desistere dall’iscrivere ipoteca, salvo in caso di mancato accoglimento della domanda di dilazione oppure in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

…e dopo l’iscrizione

Una volta iscritta, l’ipoteca potrebbe essere impugnata dinanzi al giudice (a seconda che si tratti di tributi o di sanzione/crediti previdenziali, la Commissione Tributaria o il tribunale ordinario) per varie ragioni, quali, ad esempio:

- iscrizione di ipoteca prima del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”;

- difetto di motivazione;

- assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento;

- omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento/accertamento;

- mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge.

L’ipoteca sulla prima casa

Equitalia può iscrivere ipoteca anche sulla prima casa solo se il suo credito superi 20mila euro. Ma non potrà comunque procedere all’espropriazione, a meno che il debito complessivo non superi i 120mila euro.

Se però l’esecuzione forzata immobiliare è stata iniziata da altro creditore, Equitalia può insinuarsi nella procedura e partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita, a prescindere dal valore del debito non pagato. Al contrario Equitalia non potrà espropriare l’immobile se è l’unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risieda anagraficamente, a meno che non si tratti di fabbricati classificati come immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), anche se prima casa.

Restano comunque esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10) e pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantine (C/6 o C/2).




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