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Tutti i dubbi del passaggio dall'ACE all'Attestato di Prestazione Energetica

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog News · 24 Giugno 2013
Tags: acecertificazioneenergeticaape

Il decreto 63/2013 manda in soffitta l'ACE e apre, non si sa quanto consapevolmente, al calcolo della climatizzazione estiva.

Introdotto con il decreto sull'efficienza energetica in edilizia (n. 63 del 4 giugno 2013) che recepisce la direttiva 2010/31/UE (leggi tutto) , l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dal 6 giugno 2013 è andato a sostituire l'Attestazione di Certificazione Energetica (ACE). L’articolo 6 del Dl 63 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riguardante la certificazione energetica degli edifici, sostituendone il testo.
Il nuovo comma 1 rinomina l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica" e stabilisce che esso venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni (quando i lavori insistono su oltre il 25% dell'involucro dell'edificio) - a cura del costruttore - e per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario - a cura del proprietario dell’immobile.
Per la legge si tratta solo di una modifica formale di nome: “ovunque ricorrano le parole attestato di certificazione energetica sono sostituite da attestato di prestazione energetica”. In effetti, l'Attestato di certificazione si sarebbe dovuto chiamare di “prestazione” già dal Dlgs 192, ma un errore di traduzione ha trascinato negli anni il problema. Il recepimento della rifusione della direttiva 2002/91/CE ha consentito di mettere ordine nella lingua, ma ha aperto nuovi problemi che i tecnici del settore hanno iniziato a riscontrare.

Software di calcolo
Per quanto un professionista conosca la materia è risaputo che per emettere gli ACE si avvale dei software commerciali o procedure semplificate consentite dalle Linee Guida nazionali o dalle procedure delle detrazioni fiscali. Tuttavia, ad oggi, nessuno di questi strumenti rilascia APE. Alcune software house hanno preso alla lettera il decreto e hanno sostituito la parole “certificazione” con “prestazione”. Le release sono già pronte e molti problemi risolti, se questo fosse sufficiente.

APE fai da te
Diversi centri di certificazione, ritenendo che la modifica non possa essere solo “del nome”, ma anche del contenuto (il DL 63 individua una serie di informazioni che l'attestato deve contenere), si stanno adoperando per creare un sorta di "APE casalingo", una via di mezzo tra il precedente ACE e l'atteso decreto attuativo del ministero dello Sviluppo che dovrà disciplinare i contenuti dell'APE, precisamente:


1. La prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;


2. La classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;


3. La qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;


4. I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;


5. Le emissioni di anidride carbonica;


6. L'energia esportata;


7.
Le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;


8. Le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.

La procedura di calcolo ufficiale
Nelle more del rilascio di procedure di calcolo europee secondo la direttiva 2010/31/UE il decreto 63 riconosce come metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici le UNI TS 11300 parti 1,2,3,4 e la raccomandazione CTI 14/2013. Si tratta di fatto di un regime transitorio perché quando il Mise avrà varato i decreti attuativi del Dl 63 – attendiamo ancora la pubblicazione in GU del 4° decreto attuativo del D.lgs 192 sui certificatori! - le linee guida nazionali, che richiamano le norme UNI TS verranno abrogate. Il problema però sorge riguardo alla climatizzazione estiva. L'APE prevederebbe l'indicazione dell'indice della prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio. Tuttavia, mentre le norme UNI TS parte 1 e 2 hanno concluso l'inchiesta pubblica di revisione e dovrebbero uscire entro la fine del 2013, la parte 3, relativa alla climatizzazione estiva, è tutt'ora in revisione. Come comportarsi? Redigere degli APE senza climatizzazione estiva o continuare a fare gli ACE? Molto dipende dai software utilizzati che possono fare riferimento o meno alle UNI TS 11300, nelle prime versioni o in quelle revisionate.
Ricordiamo che alcuni software commerciali hanno già la certificazione CTI sulle UNI TS 11300 parti 1, 2 e 4, e da qualche mese anche sulla raccomandazione CTI 14. Ma la parte 3 non è stata ancora implementata da nessuno.

La procedura di calcolo semplificata
La questione del raffrescamento incide anche sull'utilizzabilità delle procedure semplificate. Se l'APE contempla anche il raffrescamento, le procedure che non utilizzano queste metodologie possono essere ancora utilizzate? Un esempio è il software Docet, che rientra in una metodologia che è al di fuori da quella contemplata dalle UNI TS 11300 e non dovrebbe essere più utilizzabile, così come tutte le altre procedure semplificate (Allegati B o G) che non si richiamano al regime transitorio del Dpr 59. In questo caso si attende che il Mise predisponga nuove metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini.

Chi controlla l'APE?
Senza entrare nel merito di chi sia abilitato ad emettere l'APE (si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta del quarto decreto attuativo del Dlgs 192 sui requisiti dei certificatori energetici) va però posto il problema di chi controlla l'emissione dell'Ape nei casi in cui sono previste sanzioni. Nel caso delle compravendite i notai già assolvono a questa funzione di verifica, ma nel caso delle locazioni? Occorrerà consegnare l'APE insieme alla registrazione del contratto? E nel caso dei contratti di gestione energetica degli edifici pubblici?

Tutto si mosse affinché nulla si muovesse?
Nella necessità di evitare l'ennesima condanna della Corte di Giustizia Ue per il non corretto recepimento della direttiva 2002/91/CE e di prorogare il regime delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed energetiche, il Governo ha emanato, con procedura d'urgenza, il DL 63. Anche l'innocente cambio di nome tra Certificazione e Prestazione voleva essere indolore in attesa dei successivi decreti attuativi per le metodologie di calcolo e per la definizione dell'edificio di riferimento, che ricordiamo devono prima essere definiti dalla Commissione Europea. Tuttavia, il definitivo sdoganamento della climatizzazione estiva nell'APE apre prospettive nuove. Il bilancio energetico annuale farà comprendere a molti professionisti che i nostri non sono i climi di Amburgo o Stoccolma (tanto vicini alle menti del legislatore europeo) ma sono quelli di Milano, Roma o Bari dove un isolamento troppo accentuato per difendersi dal freddo invernale si paga nelle mezze stagioni e in estate. Si smetterà di parlare sempre di trasmittanza e si avrà maggiore familiarità con capacità e inerzia termica, sfasamento e ombreggiamenti, non meno importanti per aumentare il comfort e abbassare la bolletta dei consumatori e per andare verso quell'edificio ad energia quasi zero a cui la Direttiva 2010/31/UE ambisce.




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