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Una rivoluzione nel mondo delle locazioni non abitative

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 9 Novembre 2014
Tags: locazionenonabitativa

Il decreto Sblocca Italia, convertito in legge dal Senato il 5 novembre 2014 apporta una modifica radicale alla legge 392/78 sulle locazioni non abitative.

Assieme alle molte norme ampiamente discusse sui giornali, infatti, è stata ratificata anche la riforma delle “grandi locazioni” che abbiano ad oggetto immobili non residenziali e pertanto negozi e centri commerciali, ma anche showroom, hotel, poli logistici, industriali e naturalmente uffici.

La riforma prevede che le parti possano derogare alla disciplina protettiva del conduttore prevista dalla legge 392/78 per locazioni con canone annuo superiore a 250mila euro.

Pertanto le disposizioni su durata minima, rinnovo automatico, prelazioni, recesso per gravi motivi, indennità a fine locazione e indicizzazione del canone possono oggi essere oggetto di libera contrattazione tra le parti.

Le grandi proprietà si aspettano molto da questa riforma che non disapplica in toto la legge 392/78, ma dà alle parti la possibilità di derogarvi, facoltà sino ad ora preclusa, pena la nullità delle disposizioni in deroga tese a garantire vantaggi ulteriori ai locatori.

In particolare la possibilità di pattuire durate inferiori e canoni crescenti avrà un sicuro effetto sul mercato delle locazioni commerciali, impattando anche sulle prassi utilizzate per assicurarsi le location.
 
Di seguito il testo della norma:

1. All’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia
pattuito un canone annuo superiore a euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi a ogni effetto le disposizioni previgenti.




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