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Prescrizione del diritto alla provvigione dell’Agente Immobiliare

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 23 Marzo 2019
Tags: provvigionemediazioneprescrizione

Recentemente nei Gruppi “Agenti di Affari in Mediazione a confronto” si è avuto modo di dibattere circa i tempi di prescrizione del diritto dell’agente immobiliare a percepire la sua provvigione. Volendo fare maggior chiarezza a riguardo è doveroso porsi delle specifiche domande, quali:

Dopo quanto tempo si prescrive detto diritto dell’agente immobiliare a percepire la sua provvigione?
Secondo quanto stabilito dall'Art. 2950 del nostro Codice Civile, il diritto alla provvigione del mediatore si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare.

Ma cosa si intende per affare?
Un operazione economica che genera dei vincoli obbligatori tra le parti e che gli abiliti ad agire per l’adempimento degli accordi presi, o in difetto per pretendere il risarcimento dell’eventuale danno.

Da quando inizia a decorrere la prescrizione?
Essa inizia a decorrere dalla data della conclusione dell’affare ovverosia, come spesso accade, dalla data di stipula del contratto preliminare. Resta inteso che il termine decorre da quando l’agente immobiliare viene a conoscenza della conclusione dell’affare. Nello specifico se le parti che l’agente immobiliare ha messo in relazione lo escludessero concludendo l’affare senza avvertirlo, il termine di un anno decorrerà da quando l’agente mediatore ne viene a conoscenza; pertanto nel caso di specie non fa fede la data di sottoscrizione del contratto di compravendita.

Quali sono gli elementi che occorrono per sospendere la prescrizione del diritto alla provvigione?
Quello di non essere a conoscenza dell’avvenuta conclusione dell’affare da parte dell’agente immobiliare, ed il fatto che detta ignoranza da parte dello stesso sia riconducibile esclusivamente alla volontà delle parti di escluderlo, ovvero non comunicandogli l’accaduto con l’intento di non pagarlo.

Come si può interrompere il termine prescrizionale?
Inviando alle parti una richiesta di pagamento in forma scritta, cioè una diffida di pagamento, nonché una domanda giudiziale per poter ottenere il maltolto, ed anche nel caso in cui le parti stesse riconoscano, ovviamente in forma scritta, di essere debitori nei confronti dell’agente immobiliare.




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