News - Dimensione Casa

Info line 347.9850590 - 349.3838908
Vai ai contenuti

Diritto di prelazione IACP

Dimensione Casa
Pubblicato da Dimensione Casa in News · 4 Febbraio 2023
Tags: iacpcasapopolarevenditaacquistoprelazioneriscattoinstagood
Per quanto riguarda gli alloggi acquistati ai sensi della legge n. 513 dell’8 agosto 1977, il proprietario che avesse intenzione di venderli, decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto (o, comunque, dal pagamento integrale del prezzo), ha due alternative secondo quello che stabilisce la legge stessa:

  • o manifesta all’Istituto la volontà di vendere l’immobile e quindi attende, entro i sessanta giorni successivi, che l’Ente eserciti o meno il diritto di prelazione;

  • oppure decide di pagare subito all’Istituto il 10% del valore catastale dell’immobile per estinguere il diritto di prelazione spettante all’Istituto (potendo poi liberamente vendere l’immobile).

Quello che è fondamentale evidenziare è che la legge attribuisce al proprietario la facoltà di escludere la prelazione dell’Istituto pagando il 10% del valore catastale dell’immobile (in alternativa all’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di prelazione).

Non è corretto invece sostenere (come pare faccia l’ex Iacp) che la legge attribuisca all’Istituto la facoltà di scegliere fra esercizio del diritto di prelazione e richiesta del pagamento del 10% del valore catastale dell’immobile.

D’altra parte, il testo della norma è chiarissimo.
Recita l’articolo 1, comma 25, della legge n. 560 del 1993 che: «Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali».

Quindi, è il proprietario che può scegliere tra pagamento del 10% (per escludere il diritto di prelazione dell’Ente) o invio della comunicazione all’Ente affinché l’Ente stesso possa esercitare il diritto di prelazione (nel termine di legge di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione).

Il tribunale di Ferrara (sentenza del 27 marzo 2006) conferma quanto detto affermando che: «…il bene diviene libero come nell’ipotesi in cui il privato si avvalga della facoltà di liberare l’immobile pagando la somma di cui all’art. 1, comma 25, della legge 569/1993».

Ed anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con parere n. 266/08, a seguito dell’Adunanza a Sezioni Riunite del 21.4.2008 ribadisce che: «…essendo prevista la facoltà di estinguere il diritto di prelazione solo per l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione dell’art. 28 della l. 513/1977, come si evince chiaramente dal richiamo del successivo comma 25».

Ricapitolando, se l’immobile fu acquistato ai sensi della legge n. 513 del 1977, il proprietario che intenda venderlo (dopo dieci anni dalla registrazione dell’acquisto) può scegliere:

  • o di inviare all’Istituto la comunicazione per l’esercizio del diritto di prelazione (e rischiare così che l’Istituto eserciti la prelazione entro i successivi sessanta giorni e acquisti il bene al prezzo indicato dalla legge);
  • oppure di escludere il diritto di prelazione dell’Istituto pagandogli direttamente il 10% del valore catastale dell’immobile.

La legge, invece, non attribuisce all’Istituto il diritto o la facoltà di scegliere se esercitare il diritto di prelazione o farsi pagare il 10% del valore catastale dell’immobile.
L’Istituto può, ricevuta la comunicazione del proprietario per l’esercizio del diritto di prelazione, esercitarlo o no (ed in caso il diritto di prelazione non sia esercitato, il proprietario sarà libero di vendere l’immobile a terzi).






Torna ai contenuti