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IMU: l’immobile ereditato diventa seconda casa

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Pubblicato da Dimensione Casa in News · 7 Aprile 2016
Tags: imusecondacasaeredità

Nel momento in cui un soggetto, proprietario di un immobile, neeredita un altro, quest’ultimo diventa “seconda casa” e, quindi, su di esso va pagata l’Imu. Tuttavia, si potrebbe porre il problema del momento in cui scatti l’obbligo di versamento dell’imposta. La soluzione al quesito sta nello stabilire con precisione il momento in cui, fiscalmente, nasce la “seconda casa”: se cioè nel momento in cui si apre la successione o nel momento in cui la successione stessa viene registrata. In altre parole tale bene, configurandosi in successione come “seconda casa”, sarà soggetto alla relativa imposta a partire dalla data della morte del proprietario che la deteneva come “prima casa” oppure a decorrere dalla data di presentazione della successione alla competente Agenzia delle Entrate?

Per rispondere compiutamente al quesito posto occorre effettuare una breve premessa: i soggetti che devono pagarel’IMU, e quindi gli obbligati al versamento del tributo, sono il proprietario dell’immobile oppure il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie). Non sono invece soggetti agli obblighi di versamento i “nudi proprietari”.

Il tributo è dovuto proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la condizione di possesso.

Nell’ipotesi di decesso del contribuente,gli eredi succedendo totalmente nella titolarità dei diritti del defunto e, pertanto, assumono le vesti di soggetti passivi obbligati al versamento dell’imposta. In linea di principio[1], gli eredi sono tenuti a rispondere in solido delle obbligazioni tributarie (e quindi per le imposte dovute) il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Nel  caso del quesito che qui viene posto non è prevista alcuna sospensione o differimento dei termini del pagamento, anche se gli immobili non dovessero ancora essere passati in successione agli eredi. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a pagare l’Imu per conto del defunto fino alla data del decesso (essendo abitazione principale, il tributo non è dovuto) e in proprio per il periodo successivo, in base alle quote spettanti per successione legittima o testamentaria (e in qualità di “seconda casa”).

Nell’ipotesi in cui l’accettazione dell’eredità intervenga in un momento successivo, gli eredi sono tenuti al versamento dell’imposta a partire dalla data in cui si è aperta la successione, in quanto gli effetti dell’accettazione retroagiscono alla data del decesso.

In sostanza, per il periodo di possesso che si è verificato a nome del defunto dovrà essere effettuato un versamento autonomo con F24 eseguito a nome dello stesso da uno qualsiasi degli eredi. Il periodo successivo, invece, è assoggettato a tassazione, pro quota, in capo a ciascun erede.

Un caso particolare riguarda l’ipotesi di successione nei confronti del coniuge superstite. In tal caso, infatti, nei confronti di quest’ultimo si configura un diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare. Il Codice civile [2] dispone che “al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”. Il diritto di abitazione si riferisce esclusivamente alla casa coniugale e a condizione che l’abitazione sia di proprietà del defunto o di proprietà comune di entrambi i coniugi. Il diritto di abitazione non sorge, pertanto, nell’ipotesi in cui l’abitazione sia di proprietà di soggetti terzi.

Ad esempio

Si pensi al caso in cui la casa di residenza familiare risulti in comproprietà di A (coniuge defunto) per il 50% e di B e C (figli del defunto) per il restante 50% (entrambi con una quota pari al 25%). In questo caso il diritto di abitazione sorgerebbe in capo al coniuge superstite (D) per la sola quota di proprietà del coniuge defunto (pari al 50%). I soggetti obbligati al pagamento dell’IMU sono D per il 50% a titolo di diritto di abitazione e B e C, rispettivamente per il 25% ciascuno a titolo di proprietà.

La TASI

Le considerazioni fin qui svolte con riferimento all’IMU, in mancanza di una disciplina specifica, si possono estendere alla TASI. In caso di decesso, pertanto, è possibile sostenere che ai fini della TASI gli eredi succedono al de cuius nella titolarità dei diritti di quest’ultimo e, di conseguenza, nella soggettività passiva. Pertanto, essi devono provvedere al pagamento del tributo comunale per conto del defunto, fino alla data del decesso e per conto proprio relativamente al periodo successivo.

Un aspetto di cui tenere debitamente conto riguarda il fatto che, a differenza dell’IMU, il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione “a qualsiasi titolo” dell’immobile. Il tributo, pertanto, incide anche sull’utilizzatore, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di locazione, comodato, etc.). La successione assorbe gli obblighi di dichiarazione.




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