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Responsabile il notaio che sbaglia i dati catastali: risarcimento del danno assicurato

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Pubblicato da Dimensione Casa in Blog · 14 Marzo 2014
Tags: notaioresponsabilitàcasadaticatastali

Il compito del professionista non è solo quello di accertare la volontà delle parti, riportando i dati catastali indicati nell’atto di provenienza; al contrario, egli deve sempre effettuare delle ricerche in catasto al fine di consentire all’atto pubblico di realizzare gli effetti perseguiti dalle parti.

Il notaio che, nell’atto pubblico da questi redatto (per esempio, una compravendita o un mutuo ipotecario), non indica i dati catastali corretti dell’immobile, limitandosi solo a riportare quelli (errati) già indicati nel titolo di provenienza, è responsabile personalmente ed è tenuto a risarcire il danno al cliente. Infatti, in questi casi, il professionista è sempre tenuto ad effettuare delle proprie ricerche, con delle visure catastali storiche, al fine di assicurare al rogito la certezza che gli è propria.

È questa la sintesi di una recente decisione del tribunale di Napoli. Anche la Cassazione, in passato, si è espressa nello stesso senso. La Suprema Corte, in particolare, ha precisato che, nella stesura di un atto pubblico di trasferimento di un immobile, il notaio è tenuto a verificare, in anticipo, la completa libertà e disponibilità del bene, nonché le risultanze dei registri immobiliari attraverso una visura. Quest’obbligo per il professionista scaturisce proprio dall’incarico commissionatogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della sua prestazione d’opera professionale. Pertanto, se il notaio non adempie correttamente a tale dovere ne è responsabile professionalmente.

Né il professionista potrebbe difendersi eccependo di aver riportato i dati catastali già indicati nell’atto di provenienza. Infatti, il compito del notaio non si può ridurre – sottolinea il giudice campano – al semplice accertamento della volontà delle parti, ma si estende anche quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto pubblico da rogarsi, affinché lo scopo perseguito dalle parti sia realizzato pienamente.




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